INDICE del D.Lgs. n. 190/2005:
Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Informazione del consumatore prima
della conclusione del contratto a distanza
Art. 4 - Informazioni relative al fornitore
Art. 5 - Informazioni relative al servizio
finanziario
Art. 6 - Informazioni relative al contratto
a distanza
Art. 7 - Informazioni relative al ricorso
Art. 8 - Comunicazioni mediante telefonia
vocale
Art. 9 - Requisiti aggiuntivi in materia di
informazioni
Art. 10 - Comunicazione delle condizioni
contrattuali e delle informazioni preliminari
Art. 11 - Diritto di recesso
Art. 12 - Pagamento del servizio fornito
prima del recesso
Art. 13 - Pagamento dei servizi finanziari
offerti a distanza
Art. 14 - Servizi non richiesti
Art. 15 - Comunicazioni non richieste
Art. 16 - Sanzioni
Art. 17 - Irrinunciabilità dei diritti
Art. 18 - Ricorso giurisdizionale o
amministrativo
Art. 19 - Composizione extragiudiziale
delle controversie
Art. 20 - Onere della prova
Art. 21 - Misure transitorie
Art. 22 - Clausola di invarianza degli
oneri
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005 n. 190
(indice)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221
del 22 settembre 2005 e
ripubblicato con le note nella Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2005)
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/65/CE
RELATIVA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI AI
CONSUMATORI.
Il Presidente della
Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed
in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato
B;
Vista la direttiva 2002/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che
modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e
98/27/CE;
Vista la direttiva 2002/83/CE del
Parlamento europeo, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla
vita;
Vista la legge 12 agosto 1982, n.
576;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197;
Visto il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 174;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 175;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre
1996, n. 659;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre
1998, n. 427;
Visto il testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
Visto il decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 185;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70;
Visto il decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio
2005;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio
2005;
Sulla proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
Il presente decreto si applica alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche
quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione,
indipendentemente dal suo stato giuridico, di un soggetto diverso dal
fornitore.
Per i contratti riguardanti servizi
finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni
successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate
nel tempo, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente
all'accordo iniziale. Se non vi e' un accordo iniziale di servizio, ma le
operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono
eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si
applicano solo quando e' eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna
operazione della stessa natura e' eseguita entro un periodo di un anno,
l'operazione successiva e' considerata come la prima di una nuova serie di
operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9.
Ferme restando le disposizioni che
stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi
finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le
disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di
pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore.
Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende
per: «contratto a distanza»: qualunque contratto avente per oggetto servizi
finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema
di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che,
per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione
a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del
contratto stesso;
«servizio finanziario»: qualsiasi servizio
di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione
o di previdenza individuale;
«fornitore»: qualunque persona fisica o
giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell'ambito delle proprie attività
commerciali o professionali, e' il fornitore contrattuale dei servizi oggetto di
contratti a distanza;
«consumatore»: qualunque persona fisica
che, nei contratti a distanza, agisca per fini che non rientrano nel quadro
della propria attività imprenditoriale o
professionale;
«tecnica di comunicazione a distanza»:
qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del
consumatore, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un
servizio tra le parti;
«supporto durevole»: qualsiasi strumento
che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente
dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di
tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta
la riproduzione immutata delle informazioni
memorizzate;
«operatore o fornitore di tecnica di
comunicazione a distanza»: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o
privata, la cui attività commerciale o professionale consista nel mettere a
disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a
distanza;
«reclamo del consumatore»: una
dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un fornitore
ha commesso o potrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione
degli interessi dei consumatori;
«interessi collettivi dei consumatori»: gli
interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere
danneggiati da un'infrazione.
Art. 3
Informazione del consumatore prima della
conclusione del contratto a distanza
Nella fase delle trattative e comunque
prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da
un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti: il
fornitore;
il servizio
finanziario;
il contratto a
distanza;
il ricorso.
Le informazioni di cui al comma 1, il cui
fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo
chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di
comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare
dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi
che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei
minori.
Le informazioni relative agli obblighi
contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono
essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al
contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia
quella elettronica.
Se il fornitore ha sede in uno Stato non
appartenente all'Unione europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere
conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il
contratto sia concluso.
Art. 4
Informazioni relative al fornitore
Le informazioni relative al fornitore
riguardano: l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo
geografico al quale il fornitore e' stabilito e qualsiasi altro indirizzo
geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e
fornitore;
l'identità del rappresentante del fornitore
stabilito in Italia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra
consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante
esista;
se il consumatore ha relazioni commerciali
con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la
veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonche' l'indirizzo
geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e
professionista;
se il fornitore e' iscritto in un registro
commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui
il fornitore e' iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente
per identificarlo nel registro;
qualora l'attività del fornitore sia
soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.
Art. 5
Informazioni relative al servizio
finanziario
Le informazioni relative al servizio
finanziario riguardano: una descrizione delle principali caratteristiche del
servizio finanziario;
il prezzo totale che il consumatore dovrà
corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i
relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il
fornitore o, se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo
del prezzo, che consenta al consumatore di verificare
quest'ultimo;
se del caso, un avviso indicante che il
servizio finanziario e' in rapporto con strumenti che implicano particolari
rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare,
o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il
fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato
non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati
futuri;
l'indicazione dell'eventuale esistenza di
altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da
quest'ultimo;
qualsiasi limite del periodo durante il
quale sono valide le informazioni fornite;
le modalità di pagamento e di esecuzione,
nonche' le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle
operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a
distanza;
qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il
consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a
distanza, se addebitato;
l'indicazione dell'esistenza di
collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione
degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.
Art. 6
Informazioni relative al contratto a
distanza
Le informazioni relative al contratto a
distanza riguardano: l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso
conformemente all'articolo 11 e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità
d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore
può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 12, comma 1, nonche' alle
conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto
diritto;
la durata minima del contratto a distanza,
in caso di prestazione permanente o periodica di servizi
finanziari;
le informazioni relative agli eventuali
diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine
allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali
eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
le istruzioni pratiche per l'esercizio del
diritto di recesso, comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere
inviata la comunicazione di recesso;
lo Stato membro o gli Stati membri sulla
cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore
prima della conclusione del contratto a distanza;
qualsiasi clausola contrattuale sulla
legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro
competente;
la lingua o le lingue in cui sono
comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al
presente articolo, nonche' la lingua o le lingue in cui il fornitore, con
l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a
distanza.
Art. 7
Informazioni relative al ricorso
Le informazioni relative al ricorso
riguardano: l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e
di ricorso accessibili al consumatore che e' parte del contratto a distanza e,
ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al consumatore di
avvalersene;
l'esistenza di fondi di garanzia o di altri
dispositivi di indennizzo.
Art. 8
Comunicazioni mediante telefonia vocale
In caso di comunicazioni mediante telefonia
vocale: l'identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata
dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio di qualsiasi
conversazione con il consumatore;
devono essere fornite, previo consenso del
consumatore, solo le informazioni seguenti: l'identità della persona in contatto
con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore;
una descrizione delle principali
caratteristiche del servizio finanziario;
il prezzo totale che il consumatore dovrà
corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le
imposte versate tramite il fornitore o, se non e' possibile indicare il prezzo
esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare
quest'ultimo;
l'indicazione dell'eventuale esistenza di
altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da
quest'ultimo;
l'esistenza o la mancanza del diritto di
recesso conformemente all'articolo 11 e, se tale diritto esiste, la durata e le
modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il
consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 12, comma
1.
Il fornitore comunica al consumatore che
altre informazioni sono disponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il
fornitore comunica in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai
propri obblighi ai sensi dell'articolo 10.
Art. 9 (note)
Requisiti aggiuntivi in materia di
informazioni
Oltre alle informazioni di cui agli
articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono applicabili le disposizioni più rigorose previste
dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto
interessato.
Il Ministero delle attività produttive
comunica alla Commissione europea le disposizioni nazionali sui requisiti di
informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
2002/65/CE.
Le autorità di vigilanza del settore
bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare comunicano
al Ministero delle attività produttive le disposizioni di cui al comma 2, per le
materie di rispettiva competenza.
Le informazioni di cui al comma 2 sono
messe a disposizione dei consumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo
di sistemi telematici, a cura del Ministero delle attività produttive.
Art. 10
Comunicazione delle condizioni contrattuali
e delle informazioni preliminari
Il fornitore comunica al consumatore tutte
le condizioni contrattuali nonche' le informazioni di cui agli articoli 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e
accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato
da un contratto a distanza o da un'offerta.
Il fornitore ottempera all'obbligo di cui
al comma 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo
e' stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di
comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni
contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma
1.
In qualsiasi momento del rapporto
contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le
condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di
cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non
sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio
finanziario prestato.
Art. 11 (note)
Diritto di recesso
Il consumatore dispone di un termine di
quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover
indicare il motivo.
Il predetto termine e' esteso a trenta
giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e le operazioni aventi ad
oggetto gli schemi pensionistici individuali.
Il termine durante il quale può essere
esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: dalla data della
conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per
le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore e'
comunicato che il contratto e' stato concluso;
dalla data in cui il consumatore riceve le
condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale data
e' successiva a quella di cui alla lettera a).
L'efficacia dei contratti relativi ai
servizi di investimento e' sospesa durante la decorrenza del termine previsto
per l'esercizio del diritto di recesso.
Il diritto di recesso non si applica: ai
servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di
portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il
cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non
e' in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di
recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti: operazioni di cambio;
strumenti del mercato monetario;
valori mobiliari;
quote di un organismo di investimento
collettivo;
contratti a termine fermo (futures) su
strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in
contanti;
contratti a termine su tassi di interesse
(FRA);
contratti swaps su tassi d'interesse, su
valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity
swaps);
opzioni per acquistare o vendere qualsiasi
strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti
che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le
opzioni su valute e su tassi d'interesse;
alle polizze di assicurazione viaggio e
bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore
a un mese;
ai contratti interamente eseguiti da
entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che
quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso, nonche' ai contratti di
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia
verificato l'evento assicurato;
alle dichiarazioni dei consumatori
rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico
ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui
all'articolo 10, comma 1.
Se esercita il diritto di recesso, il
consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che
gli sono state date ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), una
comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera
d).
Il presente articolo non si applica alla
risoluzione dei contratti di credito disciplinata dall'articolo 5 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dall'articolo 8 del decreto legislativo 9
novembre 1998, n. 427.
Se ad un contratto a distanza relativo ad
un determinato servizio finanziario e' aggiunto un altro contratto a distanza
riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base
di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo e'
risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di
recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.
Art. 12
Pagamento del servizio fornito prima del
recesso
Il consumatore che esercita il diritto di
recesso previsto dall'articolo 11, comma 1, e' tenuto a pagare solo l'importo
del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al
contratto a distanza. L'esecuzione del contratto può iniziare solo previa
richiesta del consumatore. Nei contratti di assicurazione l'impresa trattiene la
frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto
effetto.
L'importo di cui al comma 1 non
può:
eccedere un importo proporzionale
all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni
previste dal contratto a distanza;
essere di entità tale da poter costituire
una penale.
Il fornitore non può esigere dal
consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non e' in grado di
provare che il consumatore e' stato debitamente informato dell'importo dovuto,
in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a). Egli non può tuttavia in
alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto
prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui
all'articolo 11, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del
consumatore.
Il fornitore e' tenuto a rimborsare al
consumatore, entro 15 giorni, tutti gli importi da questo versatigli in
conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma
1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di
recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni derivanti
dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto
effetto.
Il consumatore paga al fornitore il
corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che
abbia ricevuto da quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della
comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme
eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative.
Per i finanziamenti diretti principalmente
a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici
esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l'efficacia del
recesso e' subordinata alla restituzione di cui al comma 5.
Art. 13 (note)
Pagamento dei servizi finanziari offerti a
distanza
Il consumatore può effettuare il pagamento
con carte di credito, debito o con altri strumenti di pagamento, ove ciò sia
previsto tra le modalità di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera f).
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12
della legge 5 luglio 1991, n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento di
pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali
questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione
mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del
fornitore o di un terzo. L'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento
ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al
consumatore.
Fermo restando quanto previsto dalla
disciplina sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti
elettronici, e' in capo all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento
l'onere di provare che la transazione di pagamento e' stata autorizzata,
accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non e' stata
alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello strumento di
pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato
autorizzato.
Relativamente alle operazioni di pagamento
da effettuarsi nell'ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta
condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in
particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità delle
operazioni medesime.
Art. 14
Servizi non richiesti
E' vietata la fornitura di servizi
finanziari al consumatore che non ne ha preliminarmente fatto richiesta, se la
fornitura comporta una domanda di pagamento immediato, o
differito.
Il consumatore non e' tenuto ad alcuna
prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la
mancata risposta non significa consenso.
Art. 15
Comunicazioni non richieste
L'utilizzazione da parte di un fornitore
delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso
del consumatore: sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante
dispositivo automatico;
telefax.
Le tecniche di comunicazione a distanza
diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione
individuale, non sono autorizzate se non e' stato ottenuto il consenso del
consumatore interessato.
Le misure di cui ai commi 1 e 2 non
comportano costi per i consumatori.
Art. 16 (note)
Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, il
fornitore che contravviene alle norme di cui al presente decreto, ovvero che
ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non
rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro
cinquemila a euro cinquantamila.
Nei casi di particolare gravità o di
recidiva, nonche' nell'ipotesi della violazione dell'articolo 18, comma 3, i
limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono
raddoppiati.
Le autorità di vigilanza dei settori
bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare e, ciascuna
nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di
cui al presente decreto e le relative sanzioni sono irrogate secondo le
procedure rispettivamente applicabili in ciascun
settore.
Il contratto e' nullo, nel caso in cui il
fornitore ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente
ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli
obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo
significativo la rappresentazione delle sue
caratteristiche.
La nullità può essere fatta valere solo dal
consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei
contratti di assicurazione l'impresa e' tenuta alla restituzione dei premi
pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il
contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme
eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative. E' fatto salvo il diritto del consumatore ad
agire per il risarcimento dei danni.
Sono fatte salve le sanzioni previste nel
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 17
Irrinunciabilità dei diritti
I diritti attribuiti al consumatore dal
presente decreto sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione che abbia
l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle
disposizioni del presente decreto. La nullità può essere fatta valere solo dal
consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal
giudice.
Ove le parti abbiano scelto di applicare al
contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono
comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente
decreto.
Art. 18 (note)
Ricorso giurisdizionale o amministrativo
Le associazioni dei consumatori iscritte
all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono
legittimate a proporre alle competenti autorità di vigilanza, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei
consumatori, reclamo per l'accertamento di violazioni delle disposizioni del
presente decreto.
Le associazioni dei consumatori iscritte
all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono
legittimate a proporre all'autorità giudiziaria l'azione inibitoria per far
cessare le violazioni delle disposizioni del presente decreto nei confronti
delle imprese o degli intermediari ai sensi dell'articolo 3 della citata legge
n. 281 del 1998.
Le autorità di vigilanza nei settori
bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare,
nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al
comma 1, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di
pratiche non conformi alle disposizioni del presente
decreto.
Sono fatte salve, ove non espressamente
derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei
sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di
vigilanza di settore.
Art. 19
Composizione extragiudiziale delle
controversie
Il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Ministero delle attività produttive ed il Ministero della giustizia, sentite
le autorità di vigilanza di settore, possono promuovere, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed efficaci
procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di
controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi previsti
dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano nell'ambito
della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN
NET).
Gli organi di composizione extragiudiziale
delle controversie comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni
significative che adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi
finanziari.
Art. 20 (note)
Onere della prova
Sul fornitore grava l'onere della prova
riguardante: l'adempimento agli obblighi di informazione del
consumatore;
la prestazione del consenso del consumatore
alla conclusione del contratto;
l'esecuzione del
contratto;
la responsabilità per l'inadempimento delle
obbligazioni derivanti dal contratto.
Le clausole che hanno per effetto
l'inversione o la modifica dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono
abusive ai sensi dell'articolo 1469-bis, terzo comma, n. 18), del codice civile.
Art. 21 (note)
Misure transitorie
Le disposizioni del presente decreto si
applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro
che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi
corrispondenti a quelli in essa previsti.
Art. 22
Clausola di invarianza degli oneri
Dall'attuazione del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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